Occorre rivolgersi al servizio per:
- Dichiarazione di iscrizione anagrafica;
- Certificati anagrafici o autocertificazione;
- Carta d’identità;
- Passaporto.
Dichiarazione anagrafiche
PREMESSA
Le dichiarazioni anagrafiche da rendersi dall’interessato o da un componente maggiorenne della sua famiglia concernono i seguenti fatti:
- Trasferimento di residenza da altro comune o dall’estero ovvero trasferimento di residenza all’estero;
- Costituzione di nuova famiglia, ovvero mutamenti intervenuti nella composizione della famiglia;
- Cambiamento di abitazione;
- Cambiamento dell’intestatario della scheda di famiglia;
- Cambiamento del titolo di studio/professione.
COME
Le dichiarazioni anagrafiche devono essere rese dall’interessato o da un componente maggiorenne della famiglia, entro venti giorni dalla data in cui si sono verificati i fatti.
Le dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) sono rese mediante modulistica conforme a quella predisposta dal Ministero dell’interno e disponibile nella sottostante voce “modulistica”.
Sono sottoscritte di fronte l’ufficiale d’anagrafe oppure possono essere inviate al Comune di Carimate corredate dalla necessaria documentazione (come specificato nella modulistica e negli allegati A e B) e dalla copia del documento d’identità del dichiarante (ai sensi dell’art. 38 del DPR n. 445/2000).
TEMPI
Entro due giorni lavorativi successivi alla presentazione delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c), l’ufficiale d’anagrafe effettua le iscrizioni o le registrazioni delle variazioni anagrafiche dichiarate con decorrenza dalla data di presentazione delle dichiarazioni.
Entro quarantacinque giorni dalla ricezione delle dichiarazioni di cui alle lettere a), b) e c) l’ufficiale d’anagrafe, accerta, mediante la Polizia Locale, l’effettiva sussistenza del requisito della dimora abituale. Decorso tale termine quanto dichiarato si considera conforme alla situazione di fatto in essere alla data della ricezione della dichiarazione.
NORMATIVA
DPR 30-05-1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
COSTI
Nessun costo.
Certificati anagrafici
PREMESSA
Certificato di cittadinanza: è il certificato che attesta la cittadinanza dell’intestatario.
Certificato di residenza: è il certificato che attesta la residenza dell’intestatario.
Certificato di stato libero: è il certificato che attesta lo stato civile libero dell’intestatario (celibato/nubilato, vedovanza, libertà di stato a seguito di divorzio)
Certificato di stato di famiglia: è il certificato che attesta la composizione della famiglia anagrafica dell’intestatario.
Certificato contestuale: è il certificato che contiene le informazioni contestuali relative a più certificati (es.: stato di famiglia e residenza oppure residenza, cittadinanza e stato libero, ecc.)
Note
A partire dal 1° gennaio 2012 non è più consentito emettere certificati diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi.
I cittadini possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
COME
I certificati anagrafici possono essere richiesti da chiunque, anche se intestati ad altre persone.
NORMATIVA
DPR 30-05-1989 n. 223 Approvazione del nuovo regolamento anagrafico della popolazione residente.
D.L. 09-02-2012 n. 5, art. 5
TEMPI
Rilascio immediato.
COSTI
In carta libera: € 0,26 per diritti di segreteria, per ogni certificato richiesto il cui uso sia previsto in esenzione (occorre citare il riferimento normativo relativo all’esenzione dall’imposta di bollo nella richiesta).
In bollo: € 0,52 per diritti di segreteria e una marca da bollo dal valore di € 16,00.
Carta d’identità
Carta d’identità elettronica – CIE.
PREMESSA
È il documento che attesta l’identità della persona e, se richiesto con validità per l’espatrio, è equipollente al passaporto per espatriare nei paesi dell’Area Schengen (per i soli cittadini italiani).
I documenti d’identità rilasciati dopo l’entrata in vigore dell’art. 7 del Decreto Legge 9 febbraio 2012, n. 5 hanno validità fino alla data corrispondente al giorno e mese di nascita del titolare immediatamente successiva alla scadenza che sarebbe altrimenti prevista per il documento medesimo.
A partire dal 18 GIUGNO 2018 anche a CARIMATE viene rilasciata la nuova Carta di identità elettronica, realizzata in materiale plastico, dalle dimensioni di una carta di credito, dotata di sofisticati elementi di sicurezza e di un microchip a radiofrequenza (RF) che memorizza i dati del titolare.
La nuova CIE potrà essere utilizzata anche per chiedere un’identità digitale sul sistema SPID (Sistema Pubblico di identità digitale).
Tale identità, utilizzata assieme alla CIE, garantisce l’accesso ai servizi erogati dal Comune e in generale dalle Pubbliche Amministrazioni.
La foto sulla CIE sarà in bianco e nero, stampata al laser, per garantire un’elevata resistenza alla contraffazione.
Sul retro della carta, il Codice Fiscale sarà riportato anche sotto forma di codice a barre.
COME
La Carta di identità elettronica può essere richiesta da chi è residente nel Comune di CARIMATE.
Pertanto, il cittadino dovrà:
recarsi allo sportello del Servizio Anagrafe del Comune, con:
- una fototessera recente in formato cartaceo (avente le caratteristiche che rispettino le regole adottate a livello internazionale – ICAO)
- Codice Fiscale o tessera sanitaria, al fine di velocizzare le attività di rilascio
- carta di identità scaduta o deteriorata, denuncia in caso di smarrimento o furto del precedente documento
- se si tratta di cittadini extracomunitari, esibire il passaporto e permesso di soggiorno in corso di validità.
Successivamente, allo sportello, il cittadino dovrà:
§ Permettere l’acquisizione di due impronte digitali (un dito della mano destra e un dito della mano sinistra)
§ Fornire, se lo desidera, il consenso ovvero il diniego alla donazione degli organi;
§ Firmare il modulo di riepilogo procedendo altresì alla verifica finale sui dati.
PER I MINORENNI
I minori devono essere accompagnati dai genitori o da chi ne esercita la responsabilità genitoriale. Se la CIE di una persona minorenne è richiesta valida per l’espatrio, occorre la firma per assenso di entrambi i genitori (in difetto, occorre l’autorizzazione del giudice tutelare).
TEMPI
La nuova CIE non sarà più consegnata immediatamente al cittadino, ma sarà spedita dall’Istituto Poligrafico Zecca dello Stato entro 6 giorni lavorativi dalla richiesta al Comune di residenza.
La CIE può essere consegnata solo ed esclusivamente al richiedente o ad un suo delegato: pertanto, occorre fornire le generalità del delegato all’operatore comunale al momento della richiesta.
Nel caso di impossibilità del cittadino a presentarsi allo sportello del Comune a causa di malattia grave o altre motivazioni (reclusione, appartenenza a ordini di clausura, ecc.), un suo delegato (ad es. un familiare) deve recarsi presso il Comune con la documentazione attestante l’impossibilità a presentarsi presso lo sportello. Il delegato dovrà fornire la carta di identità del titolare o altro suo documento di riconoscimento e la sua foto. Effettuato il pagamento, concorderà con l’operatore comunale un appuntamento presso il domicilio del titolare, per il completamento della procedura.
SMARRIMENTO DELLA CIE
In caso di smarrimento della CIE, il cittadino è tenuto a sporgere regolare denuncia presso le forze dell’ordine; successivamente, contattando il servizio di supporto del Ministero dell’Interno (800098738), potrà richiedere l’interdizione del suo documento. La richiesta di rinnovo dovrà essere presentata sempre presso il proprio Comune di residenza.
DURATA DELLA CIE
La sua durata varia secondo le fasce d’età di appartenenza, e precisamente:
§ 3 anni per i minori di età inferiore a 3 anni;
§ 5 anni per i minori di età compresa tra i 3 e i 18 anni;
§ 10 anni per i maggiorenni.
NOTE
– Il cambio di residenza o dell’indirizzo non comportano la sostituzione e/o l’aggiornamento della carta di identità che continuerà ad essere valida fino alla naturale scadenza (circolare Min. Interno n. 24 del 31.12.1992).
– Chi è già in possesso di un documento in corso di validità non dovrà fare nulla: infatti le carte d’identità cartacee tradizionali già emesse rimangono valide fino alla loro scadenza naturale.
– Dalla data di attivazione dell’emissione della nuova CIE (18 giugno 2018), cesserà l’emissione della carta d’identità in formato cartaceo, salvo i casi di reale e documentata urgenza, segnalati dal richiedente, per motivi di salute, viaggio, consultazione elettorale e partecipazione a concorsi o gare pubbliche.
COSTI
Per il rilascio della nuova CIE il cittadino verserà la somma di € 22,00 (di cui € 16,79 da versare allo Stato per stampa/spedizione ed € 5,21 per diritti comunali); per il rilascio del duplicato (nei casi di smarrimento, furto, distruzione della carta avvenuti prima dei 180 giorni dalla scadenza della medesima) il costo ammonta a € 27,00 (di cui € 16,79 da versare allo Stato per stampa/spedizione ed € 10,21 per diritti comunali).
Per ulteriori informazioni visitare il sito internet: http://www.cartaidentita.interno.gov.it
Passaporto
Il passaporto è rilasciato ai cittadini italiani e ha durata decennale. Alla scadenza della validità, riportata all’interno del documento, non si rinnova ma si deve richiedere l’emissione di un nuovo passaporto.
Consulta il sito di Agenda passaporto, il nuovo servizio della Polizia di Stato per richiedere online il passaporto e per prenotare ora data e luogo per presentare la domanda eliminando le lunghe attese negli uffici di polizia, in aderenza alla vigente normativa europea, dal 20 maggio 2010 viene rilasciato ai cittadini, da tutte le Questure in Italia ed all’estero dalle rappresentanze diplomatiche e consolari, un nuovo modello di passaporto elettronico costituito da un libretto a 48 pagine a modello unificato. Tale libretto è dotato di un microchip in copertina, che contiene le informazioni relative ai dati anagrafici, la foto e le impronte digitali del titolare.
Inoltre, è presente, alla pagina 2 del libretto la firma digitalizzata, ad eccezione delle sotto elencate categorie:
- Minori di anni 12;
- Analfabeti (il cui stato sia documentato con un atto di notorietà);
- Coloro che presentino una impossibilità fisica accertata e documentata che impedisca l’apposizione della firma; in questi casi al posto della firma ci sarà la dicitura “esente” scritta anche in lingua inglese e francese.
Per i minori oltre ai cambiamenti già intervenuti, è ora previsto che siano tutti dotati di un passaporto individuale. Pertanto non è più possibile richiedere l’iscrizione del proprio figlio minore sul passaporto del genitore.
Per i minori la procedura prevede che vengano acquisite le impronte dal compimento dei 12 anni di età.
NOTA BENE Si segnala che l’iscrizione del minore sul passaporto del genitore non è più valida dal 27.06.2012. Infatti da questa data il minore può viaggiare in Europa e all’estero solo con un documento di viaggio individuale. Al contempo i passaporti dei genitori con iscrizioni di figli minori rimangono validi per il solo titolare fino alla naturale scadenza.
Si ricorda che le impronte digitali possono essere acquisite solo presso gli uffici della Polizia di Stato anche in tempi differiti rispetto alla presentazione dell’istanza
La documentazione:
- Il modulo stampato della richiesta passaporto
- documento di riconoscimento valido
- 2 foto formato tessera identiche e recenti (chi indossa occhiali da vista può tenerli purché le lenti siano non colorate e la montatura non alteri la fisionomia del volto – inoltre lo sfondo della foto deve essere bianco)
- contrassegno telematico da € 73,50 acquistabile nelle rivendite di valori bollati .
Dal 24 giugno 2014 è abolita la tassa annuale del passaporto ordinario da € 40,29. Pertanto tuti i passaporti, anche quelli già emessi, saranno validi fino alla data di scadenza riportata all’interno del documento per tutti i viaggi, inclusi quelli extra UE, senza che sia più necessario pagare la tassa annuale da € 40,29 - La ricevuta di pagamento di € 42.50 per il passaporto ordinario. Il versamento va effettuato esclusivamente mediante bollettino di conto corrente n. 67422808 intestato a: Ministero dell’Economia e delle Finanze – Dipartimento del tesoro.
La causale è: “importo per il rilascio del passaporto elettronico”. Vi consigliamo di utilizzare i bollettini pre-compilati distribuiti dagli uffici postali.
Per il rilascio di nuovo passaporto, a causa di deterioramento o scadenza di validità, con la documentazione deve essere consegnato il vecchio passaporto.
Richiesta di passaporto se si è genitori di figli minori
Se si è genitore di figli minori per richiedere il proprio passaporto è necessario l’assenso dell’altro genitore. Non importa se coniugati, conviventi, separati, divorziati o genitori naturali. L’altro genitore deve firmare l’assenso davanti al Pubblico Ufficiale (che autentica la firma) presso l’ufficio in cui si presenta la documentazione. In mancanza dell’assenso si deve essere in possesso del nulla osta del giudice tutelare.
Se l’altro genitore è impossibilitato a presentarsi per firmare la dichiarazione di assenso il richiedente del passaporto potrà allegare una fotocopia del documento del genitore assente firmata in originale con una dichiarazione scritta di assenso all’espatrio firmata in originale (ai sensi del DPR 445 del 2000 legge Bassanini). Questa procedura è estesa a tutti i cittadini comunitari. Tutto ciò è previsto dalla legge per la tutela dei minori.
COME
La domanda di rilascio può essere presentata direttamente alla Questura o tramite il Comune.
NORMATIVA
D.L. n. 135 del 25/11/2009.
Regolamento Europeo. n. 2252/2004.
TEMPI
Quelli previsti dalla Questura.
Modulistica
- autocerficazione
- dichiarazione di residenza – allegato A – documenti necessari per cittadini di Stati non appartenenti all’Unione Europea
- dichiarazione di residenza – allegato B – documenti necessari per cittadini di Stati appartenenti all’Unione Europea
- dichiarazione di trasferimento di residenza all’estero
- dichiarazione residenza


