Occorre rivolgersi al servizio per:
- denuncia di nascita;
- denuncia di morte;
- esatta indicazione del nome;
- estratti – certificati;
- estratti plurilingue;
- matrimonio;
Denuncia di nascita
PREMESSA
La denuncia di nascita è obbligatoria entro 10 giorni dalla data del parto.
COME
Se i genitori del bambino sono coniugati, la denuncia di nascita può essere presentata da UNO dei genitori, oppure:
- al Direttore sanitario dell’istituto in cui è avvenuta la nascita, entro tre giorni dalla data del parto;
- all’Ufficiale di Stato Civile del comune di residenza della madre (o del padre, se vi è un preciso accordo), entro dieci giorni dalla data del parto;
- all’Ufficiale di Stato Civile del comune di nascita, sempre entro dieci giorni dalla data del parto; l’Ufficiale di Stato Civile provvederà ad inviare l’atto di nascita per trascrizione al Comune di residenza della madre dove il bimbo sarà iscritto anagraficamente.
Se i genitori del bambino non sono sposati, la denuncia di nascita deve essere presentata:
- da ENTRAMBI i genitori, con le stesse modalità di cui sopra
- da uno solo dei genitori se l’altro non intende riconoscere il figlio.
Note
La dichiarazione di nascita, sia che avvenga davanti al Direttore Sanitario che davanti all’Ufficiale di Stato Civile, deve essere corredata dall’attestazione di avvenuta nascita rilasciata dal personale sanitario.
In caso di dichiarazione tardiva (oltre i 10 giorni dalla nascita) il dichiarante deve indicare le ragioni del ritardo. L’Ufficiale dello Stato Civile procede alla formazione dell’atto e ne da’ segnalazione al Procuratore della Repubblica.
COSTI
Nessuno.
Denuncia di morte
PREMESSA
La denuncia di morte viene effettuata normalmente entro le 24 ore successive al decesso per tutti i morti nel territorio comunale.
COME
Può essere fatta da un congiunto o dalle Imprese di Pompe Funebri presentando la scheda ISTAT compilata a cura del medico curante. Se il decesso è avvenuto presso un’abitazione privata occorre la preventiva visita del medico necroscopo.
COSTI
Nessuno.
Esatta indicazione del nome
PREMESSA
Se ad una persona, nata prima del 30.03.2001 (data di entrata in vigore del DPR 396/00), sia stato attribuito un nome composto da più elementi onomastici (Es.: Maria Grazia Rosa) e vi è difformità nell’indicazione dei nomi nei vari documenti in suo possesso, questa può dichiarare per iscritto, all’Ufficiale dello Stato Civile del luogo di nascita, l’esatta indicazione con cui, in conformità alla volontà del dichiarante o all’uso fattone, devono essere riportati gli elementi del proprio nome negli estratti per riassunto e nei certificati rilasciati (es.: Maria Grazia).
Qualora il comune di nascita e quello di residenza non siano lo stesso, l’istanza può essere presentata al comune di residenza. L’ufficio ricevente provvederà all’inoltro dell’istanza al comune di nascita.
Si precisa che la facoltà di cui sopra non si applica qualora trattasi di mutamento degli elementi onomastici (es.: Maria Grazia in Mariagrazia) per il quale va rivolta istanza al Prefetto.
COME
La domanda (nella versione per adulti o per minori) deve essere compilata su modello disponibile nella sottostante voce “modulistica” e presentata o direttamente all’Ufficio Stato civile o via telematica unitamente a copia fotostatica (non autenticata) di un documento d’identità del dichiarante.
TEMPI
Entro 30 giorni dal ricevimento della richiesta.
COSTI
Nessuno.
Estratti – certificati
PREMESSA
Certificato, estratto per riassunto o per copia integrale di nascita/matrimonio/morte:
- il certificato attesta l’evento della nascita/matrimonio/morte dell’intestatario (nome, cognome, data e luogo dell’evento);
- l’estratto per riassunto dell’atto di nascita/matrimonio/morte riporta “per riassunto” le indicazioni contenute nell’atto e le eventuali annotazioni;
- l’estratto per copia integrale dell’atto di nascita/matrimonio/morte è la riproduzione “integrale” dell’atto, pertanto, riporta tutte le eventuali annotazioni presenti sull’atto. Per questo motivo, il rilascio di tale documento (anche all’interessato) è subordinato alla valutazione da parte dell’Ufficiale di Stato Civile delle motivazioni giuridiche a sostegno della richiesta.
Nota
A partire dal 1° gennaio 2012 non è più consentito emettere certificati/estratti diretti ad altre pubbliche amministrazioni e a privati gestori di pubblici servizi. I cittadini possono utilizzare le dichiarazioni sostitutive di certificazioni e di atto di notorietà: le pubbliche amministrazioni e i gestori di pubblici servizi sono obbligati ad accettarle (art. 15, legge n. 183/2011).
Vi sono alcune eccezioni al divieto di rilascio di certificati/estratti diretti ad altre pubbliche amministrazioni come ad esempio i certificati per l’estero e i certificati da depositare nei fascicoli delle cause giudiziarie.
I certificati/estratti restano validi ed utilizzabili solo nei rapporti tra privati.
COME
I certificati di stato civile, essendo atti pubblici, possono essere richiesti da chiunque, anche se intestati ad altre persone.
Gli estratti per copia integrale degli atti di stato civile possono essere rilasciati a seguito di espressa richiesta scritta da chi vi ha interesse (titolare dell’atto compreso) ed il rilascio non è vietato dalla legge.
TEMPI
Rilascio immediato.
COSTI
Nessuno.
Estratti plurilingue
TITOLO
Certificati ed estratti per riassunto o per copia integrale degli atti di nascita, matrimonio e morte.
PREMESSA
Sono estratti di atti di stato civile previsti dalla Convenzione di Vienna dell’8 giugno 1976 formulati su modelli plurilingue che hanno immediata validità in tutti i Paesi aderenti alla Convenzione senza necessità di traduzione e legalizzazione.
COME
Gli estratti di matrimonio e morte su modello internazionale possono essere richiesti da chiunque, mentre, l’estratto di nascita, dato che contiene le generalità dei genitori, è consentito esclusivamente su istanza dell’interessato o di un suo delegato. Nel caso di minore l’istanza è presentata dai genitori.
TEMPI
Immediato.
COSTI
Nessuno.
Matrimonio
PREMESSA
La celebrazione del matrimonio deve essere preceduta dalla pubblicazione eseguita a cura dell’ufficiale dello stato civile di uno dei comuni di residenza degli sposi.
La pubblicazione di matrimonio è la fase del procedimento con il quale l’Ufficiale dello Stato Civile accerta che non esistono impedimenti alla celebrazione del matrimonio, sia civile che religioso, rendendo pubblica l’intenzione a contrarre matrimonio dei futuri sposi, tramite l’esposizione all’albo pretorio on line del Comune di residenza degli sposi.
COME
Matrimonio con rito civile
È necessario anzitutto procedere con le pubblicazioni di matrimonio, contattando l’ufficio Stato Civile, che provvederà a richiedere d’ufficio la documentazione necessaria a verificare che non vi siano cause ostative al matrimonio.
La pubblicazione di matrimonio rimane pubblicata, per otto giorni consecutivi, all’albo on line del Comune di residenza degli sposi. Trascorsi ulteriori tre giorni dalla data di scadenza della pubblicazione senza che sia stata mossa alcuna opposizione, l’Ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di eseguita pubblicazione e può procedere alla celebrazione del matrimonio nei 180 giorni successivi.
Per il procedimento relativo alla pubblicazione occorre una marca da bollo da € 16,00 se entrambi i futuri sposi hanno la residenza nel Comune, due marche da bollo se hanno la residenza in Comuni diversi. La richiesta di pubblicazione all’eventuale altro Comune di residenza è inoltrata d’ufficio dal Comune procedente.
Le sedi per la celebrazione dei matrimoni a Carimate sono:
- l’ufficio dei servizi demografici (capienza 10 invitati)
- l’ufficio del Sindaco presso la sede comunale (capienza 20 invitati)
- la Sala consiliare presso la sede del Torchio (capienza 100 invitati)
- le sale “Ponte Vecchio” o “Affreschi” presso il Castello di Carimate
Il matrimonio, su richiesta degli sposi, può essere celebrato anche in altro Comune: in questo caso l’ufficiale di Stato Civile predispone la delega da consegnare al Comune prescelto.
Alla celebrazione dovranno essere presenti due testimoni con documenti d’identità in corso di validità.
Matrimonio con rito religioso (con effetti civili)
In questo caso è necessario rivolgersi al Parroco oppure al Ministro di Culto delle confessioni religiose, con le quali l’Italia ha stipulato apposite intese, al fine di procedere alle pubblicazioni religiose e per farsi rilasciare la richiesta di pubblicazioni civili da presentare presso il Comune. L’Ufficiale di Stato Civile procede alla pubblicazione con le stesse modalità descritte per il rito civile.
Conclusa la procedura di pubblicazione di matrimonio, nel caso di matrimonio da celebrarsi con rito cattolico, l’Ufficiale di Stato Civile rilascia il certificato di avvenuta pubblicazione che verrà inoltrato al Parroco; nel caso di matrimonio da celebrare con uno dei culti ammessi dallo Stato, l’Ufficiale di Stato Civile rilascia l’autorizzazione alla celebrazione del matrimonio al Ministro di culto; nella suddetta autorizzazione è data menzione del fatto che le pubblicazioni sono state effettuate in modo regolare.
Regime patrimoniale
Il matrimonio comporta automaticamente il regime patrimoniale di comunione dei beni (solo per i beni acquistati dopo il matrimonio).
I coniugi possono scegliere il regime di separazione dei beni, dichiarandolo espressamente all’atto del matrimonio. In caso di separazione dei beni ciascun coniuge rimane proprietario esclusivo anche dei beni acquistati dopo il matrimonio.
Successivamente, il regime patrimoniale prescelto, potrà essere variato solo con atto notarile.
Nullaosta o certificato di capacità matrimoniale per i cittadini stranieri.
Il “Nulla Osta al matrimonio” di cui all’articolo 116 del Codice Civile italiano, può essere rilasciato:
- dall’Ambasciata o dal Consolato dello Stato di appartenenza in Italia, (o dall’autorità consolare di quel Paese presente in un Paese terzo, qualora in Italia questo non abbia rappresentanza diplomatica) la firma di chi ha rilasciato il nulla-osta deve essere legalizzata in Prefettura se tra l’Italia e lo Stato di appartenenza del futuro/a sposo/a non sono state stipulate apposite convenzioni che esentano dalla legalizzazione.
- dall’Autorità competente dello Stato di appartenenza, nel caso che la normativa dello Stato estero lo permetta (accertarsi della competenza contattando il Consolato o l’Ambasciata in Italia). I documenti rilasciati all’estero devono essere tradotti in lingua italiana e legalizzati dall’Autorità italiana nello stesso Stato estero (Consolato o cancelleria consolare dell’Ambasciata d’Italia) sempre che non siano previste Convenzioni che esentano dalla legalizzazione.
Il “Certificato di capacità matrimoniale”, previsto dalla Convenzione di Monaco del 05/09/1980, è rilasciato dall’autorità diplomatica competente del proprio Paese.
Tale certificato, non è soggetto ad alcuna legalizzazione ed è sufficiente per procedere alle pubblicazioni ed al successivo matrimonio dello straniero, cittadino di uno dei Paesi aderenti alla Convenzione (AUSTRIA, GERMANIA, LUSSEMBURGO, PAESI BASSI, PORTOGALLO, SPAGNA, SVIZZERA, TURCHIA, REPUBBLICA DI MOLDOVA).
Residenti all’Estero: se entrambi gli sposi sono residenti all’estero (iscritti all’AIRE) le pubblicazioni di matrimonio devono essere eseguite rivolgendosi al Consolato italiano competente per territorio rispetto all’indirizzo di residenza. Se uno solo degli sposi è residente all’estero (iscritto all’AIRE) e l’altro è residente a Carimate le pubblicazioni possono essere eseguite indistintamente presso il Consolato o presso il Comune.
Nota
Quando due persone si sposano, il cambio di residenza/indirizzo non è automatico ma occorre che sia inoltrata apposita istanza all’Ufficio Anagrafe per definire la pratica.
NORMATIVA
Codice Civile, DPR 3/11/2000 n. 396, L 25/3/1985 n.121 (Accordo Santa Sede e Repubblica italiana), RD 28/2/1930 n. 289 (Culti Ammessi nello Stato), L. 15/7/2009 n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica).
TEMPI
I nubendi possono procedere alla richiesta di pubblicazione di matrimonio nel periodo compreso tra 3 e 6 mesi dalla data prescelta per il matrimonio.
COSTI
Ufficio servizi demografici
- gratuito
Ufficio del Sindaco:
- Residenti (almeno uno dei futuri sposi) € 150,00
- Non residenti € 300,00
Salone del Torchio:
- Residenti (almeno uno dei futuri sposi) € 300,00
- Non residenti € 500,00
Sale del Castello di Carimate
- Residenti e non residenti € 907,50


